Organi Collegiali
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Tipologia
Organo collegiale
Cosa fa
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto).
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.
Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe
Consiglio di intersezione Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.
Consiglio di interclasse Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.
Consiglio di classe Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Consiglio di classe Scuola Secondaria di secondo grado: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
(Riferimento normativo: articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
Consigli di Istituto
Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti
(Riferimento normativo: articolo 8 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del Collegio dei Docenti si sono ampliate.
(Riferimento normativo: articolo 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).
Assemblea dei genitori
I genitori possono riunirsi in assemblea per discutere questioni di carattere generale della scuola o della classe. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.
(Riferimento normativo: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994).
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